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Quando si parla di documenti relativi all'animale, in caso essi siano particolarmente protetti dalle normative internazionali CITES, questi prendono il nome di certificati di origine e/o nascita in cattività. Con essi si certifica l'origine degli animali e, in particolar modo per quelli inseriti in Appendice I e/o Allegato A (relativo unicamente a risoluzioni della Comunità Europea), essi sono riferiti ad uno oQuando si parla di documenti relativi all'animale, in caso essi siano particolarmente protetti dalle normative internazionali CITES, questi prendono il nome di certificati di origine e/o nascita in cattività. Con essi si certifica l'origine degli animali e, in particolar modo per quelli inseriti in Appendice I e/o Allegato A (relativo unicamente a risoluzioni della Comunità Europea), essi sono riferiti ad uno o più animali opportunamente marcati al fine di avere un riscontro certo della loro identità. Esistono varie tipologie riconosciute per marcare gli animali, tra queste l'inanellamento (uccelli), le foto, ma sopra tutto i microchip. Quest'ultimi meritano una breve considerazione, essendo la metodica d'elezione per il marcaggio delle tartarughe, sempre che abbiano raggiunto dimensioni idonee. Il microchip non è altro che un radio segnalatore inerte racchiuso in un guscio costituito da vetro biocompatibile trattato in modo da impedire la migrazione dello stesso all'interno del corpo dell'animale. Un radio segnalatore inerte, non è altro che un dispositivo, detto in gergo transponder, il quale captando onde di frequenza prestabilita prodotte da un emettitore/ricevitore esterno, risponde al segnale con un codice preimpostato al momento della fabbricazione. Tale codice è univoco ed è composto in modo tale da identificare la casa produttrice, la nazione in cui è stato inserito, eventuali indicazioni della specie (come previsto attualmente per i cani, mentre tutte le altre specie hanno un altro codice) ed infine il numero progressivo. Le dimensioni sono molto piccole e sono di circa 11 mm di lunghezza per 2 mm di larghezza, all'incirca due chicchi di riso messi in fila. Questi vengono inseriti sotto cute o intramiscolo da medici veterinari, trattandosi di un atto chirurgico, tramite un'apposita siringa di inoculo. Le foto sono di fatto una deroga al fine di evitare sofferenze inutili e rischi per animali ancora troppo piccoli per ricevere l'iniezione di un ago dal diametro di poco meno di 3 mm. Le foto vanno rinnovate annualmente sin quando non sia possibile marcare definitivamente gli animali. A quel punto il certificato diverrà definitivo: in ogni caso esso dovrà sempre e comunque seguire l'animale.
Ci sono molte fonti che vengono normalmente usate per definire l'origine degli animali, di fatto nel caso in cui l'animale sia inserito in Allegato A (CE) e/o in Appendice I (e cioè il più alto livello di protezione attualmente riconosciuto), le uniche che permetto l'alienazione ed il commercio sono la C e la D. Queste due sigle attestano che l'animale è stato riprodotto in cattività e che non proviene dall'ambiente naturale, tale che il suo commercio non mette in pericolo la specie nel suo ambiente naturale. Di fatto però esistono altre fonti, di cui alcune possono andare in deroga alle normali restrizioni a seguito di decisioni prese dallo stato emettitore del certificato. Un esempio è la fonte F (solitamente relativa ad animali inalienabili di prima generazione) che con una semplice deroga che ne attesti la commerciabilità, non hanno di fatto più restrizioni relativamente all'alienazione, ecc.
Per quanto mi riguarda, tutti gli esemplari da me riprodotti hanno o avranno fonte D, questo a seguito del fatto che l'allevamento è sempre stato gestito in modo da non introdurre animali esterni non certificati dopo la costituzione dei gruppi riproduttivi (denuncia del 1992), producendo in modo affidabile esemplari di seconda generazione, così come previsto dalle normative vigenti.
I certificati cites attualmente in vigore nella Comunità Europea, hanno colore giallo e sono costituiti da vari box nei quali sono indicati i dati dell'animale ecc..
In Italia l'organo deputato alla gestione della Convenzione internazionale per il commercio delle specie (Cites appunto) è l'Autorità di Gestione Cites, che fa capo al Ministero dell'Ambiente. A seguito delle sue linee guida, un'apposita Commissione Scientifica, mensilmente prende in visione tutte le pratiche al fine di effettuare un doveroso controllo sulle richieste. Il Ministero dell'Ambiente non è tuttavia un organo deputato all'emissione dei certificati, ma a seguito delle sue insindacabili decisioni, questi vengono emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Divisione III Cites) e dal Ministero per le Politiche Agricole ( Uffici Cites del Corpo Forestale dello Stato), questultimo anche organo di polizia garante del rispetto delle normative attualmente in vigore. Nel primo caso la competenza è relativa a certificati di import ed export al di fuori della Comunità Europea, mentre nel secondo vengono emessi certificati ad uso interno alla Comunità Europea. Ciascuno stato aderente alla Cites ha un proprio organo di gestione riconosciuto a livello internazionale. Solo la Comunità Europea ha un organo sovranazionale e, come nel caso delle tartarughe del genere Testudo, ha in vigore norme addirittura più restrittive rispetto a tutto il resto del mondo.
In Europa non è consentito pertanto il commercio o qualsiasi forma di alienazione di animali inseriti in prima Appendice e/o Allegato A della Cites, se non in possesso di regolari documenti che ne attestino la deroga ai quanto previsto dalle normative di riferimento Cites. Prelievo e commercio illegali sono puniti con ammende molto alte e una denuncia di carattere penale che può arrivare in giudicato alla detenzione del contravventore. più animali opportunamente marcati al fine di avere un riscontro certo della loro identità. Esistono varie tipologie riconosciute per marcare gli animali, tra queste l'inanellamento (uccelli), le foto, ma sopra tutto i microchip. Quest'ultimi meritano una breve considerazione, essendo la metodica d'elezione per il marcaggio delle tartarughe, sempre che abbiano raggiunto dimensioni idonee. Il microchip non è altro che un radio segnalatore inerte racchiuso in un guscio costituito da vetro biocompatibile trattato in modo da impedire la migrazione dello stesso all'interno del corpo dell'animale. Un radio segnalatore inerte, non è altro che un dispositivo, detto in gergo transponder, il quale captando onde di frequenza prestabilita prodotte da un emettitore/ricevitore esterno, risponde al segnale con un codice preimpostato al momento della fabbricazione. Tale codice è univoco ed è composto in modo tale da identificare la casa produttrice, la nazione in cui è stato inserito, eventuali indicazioni della specie (come previsto attualmente per i cani, mentre tutte le altre specie hanno un altro codice) ed infine il numero progressivo. Le dimensioni sono molto piccole e sono di circa 11 mm di lunghezza per 2 mm di larghezza, all'incirca due chicchi di riso messi in fila. Questi vengono inseriti sotto cute o intramiscolo da medici veterinari, trattandosi di un atto chirurgico, tramite un'apposita siringa di inoculo. Le foto sono di fatto una deroga al fine di evitare sofferenze inutili e rischi per animali ancora troppo piccoli per ricevere l'iniezione di un ago dal diametro di poco meno di 3 mm. Le foto vanno rinnovate annualmente sin quando non sia possibile marcare definitivamente gli animali. A quel punto il certificato diverrà definitivo: in ogni caso esso dovrà sempre e comunque seguire l'animale.
Ci sono molte fonti che vengono normalmente usate per definire l'origine degli animali, di fatto nel caso in cui l'animale sia inserito in Allegato A (CE) e/o in Appendice I (e cioè il più alto livello di protezione attualmente riconosciuto), le uniche che permetto l'alienazione ed il commercio sono la C e la D. Queste due sigle attestano che l'animale è stato riprodotto in cattività e che non proviene dall'ambiente naturale, tale che il suo commercio non mette in pericolo la specie nel suo ambiente naturale. Di fatto però esistono altre fonti, di cui alcune possono andare in deroga alle normali restrizioni a seguito di decisioni prese dallo stato emettitore del certificato. Un esempio è la fonte F (solitamente relativa ad animali inalienabili di prima generazione) che con una semplice deroga che ne attesti la commerciabilità, non hanno di fatto più restrizioni relativamente all'alienazione, ecc.
Per quanto mi riguarda, tutti gli esemplari da me riprodotti hanno o avranno fonte D, questo a seguito del fatto che l'allevamento è sempre stato gestito in modo da non introdurre animali esterni non certificati dopo la costituzione dei gruppi riproduttivi (denuncia del 1992), producendo in modo affidabile esemplari di seconda generazione, così come previsto dalle normative vigenti.
I certificati cites attualmente in vigore nella Comunità Europea, hanno colore giallo e sono costituiti da vari box nei quali sono indicati i dati dell'animale ecc..
In Italia l'organo deputato alla gestione della Convenzione internazionale per il commercio delle specie (Cites appunto) è l'Autorità di Gestione Cites, che fa capo al Ministero dell'Ambiente. A seguito delle sue linee guida, un'apposita Commissione Scientifica, mensilmente prende in visione tutte le pratiche al fine di effettuare un doveroso controllo sulle richieste. Il Ministero dell'Ambiente non è tuttavia un organo deputato all'emissione dei certificati, ma a seguito delle sue insindacabili decisioni, questi vengono emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Divisione III Cites) e dal Ministero per le Politiche Agricole ( Uffici Cites del Corpo Forestale dello Stato), questultimo anche organo di polizia garante del rispetto delle normative attualmente in vigore. Nel primo caso la competenza è relativa a certificati di import ed export al di fuori della Comunità Europea, mentre nel secondo vengono emessi certificati ad uso interno alla Comunità Europea. Ciascuno stato aderente alla Cites ha un proprio organo di gestione riconosciuto a livello internazionale. Solo la Comunità Europea ha un organo sovranazionale e, come nel caso delle tartarughe del genere Testudo, ha in vigore norme addirittura più restrittive rispetto a tutto il resto del mondo.
In Europa non è consentito pertanto il commercio o qualsiasi forma di alienazione di animali inseriti in prima Appendice e/o Allegato A della Cites, se non in possesso di regolari documenti che ne attestino la deroga ai quanto previsto dalle normative di riferimento Cites. Prelievo e commercio illegali sono puniti con ammende molto alte e una denuncia di carattere penale che può arrivare in giudicato alla detenzione del contravventore.